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Volo cancellato. Diritti dei passeggeri.

Nel caso di cancellazione del volo spetta una compensazione che varia da euro 250,00 ad euro 600,00.

Nel caso di volo cancellato, il passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria che varia in base alla distanza:

i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

  • a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
  • b) 400 EUR per tutte le tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
  • c) 600 EUR per le tratte aeree superiori.

 

Unici casi di esclusione:

la compagnia aerea non è tenuta a pagare la suddetta compensazione solamente nei seguenti casi:

  • abbia informato i passeggeri della cancellazione del volo almeno 2 settimane prima;
  • abbia informato i passeggeri della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima e abbia offerto loro di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto;
  • abbia informato i passeggeri della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

In ogni caso, è pur sempre possibile valutare se l’inadempimento contrattuale del vettore che cancella il volo configuri un’ipotesi di risarcimento del danno.

Palermo, 16/09/2017.

Avv. Claudio Purpura

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