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Ditta individuale sottoposta a sequestro preventivo. Azioni giudiziarie.

Revocato il decreto ingiuntivo contro l’ex titolare di una ditta sottoposta a sequestro preventivo.

Il Tribunale di Roma, su ricorso dell’avv. Claudio Purpura, ha revocato un decreto ingiuntivo emesso contro l’ex titolare di una ditta individuale sottoposta a sequestro preventivo.

Il decreto era stato richiesto da una compagnia assicurativa che aveva rilasciato una polizza fideiussoria.
La destinataria del decreto era la sig.ra M., ex titolare della ditta.

La donna, non essendo più titolare dell’impresa a causa del sequestro, si è rivolta all’avvocato Claudio Purpura per ottenere la revoca del provvedimento.

Con sentenza n. 3349/2025 del 4 marzo 2025, il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione.
Ha revocato il decreto ingiuntivo.
Ha condannato la compagnia assicurativa al pagamento delle spese di giudizio.

Il Fatto.

Nel 2019, la ditta individuale della sig.ra M. veniva sottoposta a sequestro preventivo.

Nel 2021, durante il sequestro, l’amministratore giudiziario stipulava una polizza fideiussoria con una compagnia assicurativa.

Successivamente, il beneficiario escuteva la garanzia.
La compagnia assicurativa pagava la somma di euro 8.041,75.

Dopo il pagamento, però, la compagnia non si rivolgeva all’amministratore giudiziario.
Agiva invece contro la precedente titolare della ditta.
Chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma.

Contro questo decreto veniva proposta opposizione.
Il giudizio si concludeva con l’accoglimento delle ragioni indicate dall’avv. Claudio Purpura

In diritto.

Legittimazione passiva e competenza funzionale.

  • La compagnia assicurativa sosteneva che l’amministratore nominato per l’impresa sottoposta a sequestro assume esclusivamente l’onere di gestire l’attività che continuerebbe comunque a essere svolta nell’interesse dell’originaria titolare. Di conseguenza, a suo dire, ogni obbligazione assunta dall’amministratore – compresa la sottoscrizione della fideiussione – produrrebbe effetti diretti nella sfera giuridica dell’impresa individuale e, quindi, nei confronti dell’originaria titolare.

    Tale assunto è stato contestato con successo dall’avv. Purpura, sulla base delle seguenti argomentazioni:

    • L’art. 54 del Codice Antimafia prevede che i crediti sorti nel corso del procedimento di prevenzione possano essere soddisfatti solo previa autorizzazione del giudice delegato, il quale indica il soggetto tenuto al pagamento. Pertanto, il Tribunale di Roma era incompetente.
    • L’art. 65 c.p.c. dispone che “La conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.”
    • La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16057/2019, ha chiarito che il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di un patrimonio separato, costituisce il centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi. Pertanto, risponde direttamente degli atti compiuti in tale veste ed è legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti.

La sentenza di accoglimento.

La decisione

Il Tribunale di Roma ha:

– dichiarato la propria incompetenza;
– individuato come competente il giudice penale del Tribunale di Palermo;
– revocato il decreto ingiuntivo;
– condannato la compagnia assicurativa alle spese di lite.

 

Palermo, 5 marzo 2025.

Avv. Claudio Purpura

 

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