Ritardo del volo superiore a 3 ore. Diritto al risarcimento.

Il passeggero che subisce un ritardo del volo superiore a 3 ore ha diritto alla compensazione pecuniaria.

Il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza n. 373/2016, ha accolto la domanda del sig. A** B**, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Purpura, per la condanna al pagamento della somma di euro 250,00, quale compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. Ce. n.261/2004.

Il Giudice ha confermato l’equiparazione sostanziale tra il passeggero che subisce la cancellazione del volo e quello che subisce un ritardo superiore a 3 ore.

Per tale ragione, nel suddetto caso, il passeggero ha diritto non solo ad assistenza, ma anche alla compensazione pecuniaria.

Per il caso in oggetto, al passeggero è stata riconosciuta una somma di euro 250,00. Tale risarcimento, tuttavia, varia in base alla distanza percorsa.

Ove sia previsto un tragitto superiore a 1.500 km, il passeggero ha diritto ad una compensazione pari ad euro 400,00.

Ove poi la tratta superasse i 3.000 km, il passeggero ha diritto ad una somma di euro 600,00.

Il giudice ha citato quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea: “La nozione di «ritardo del volo» va ricavata dal contesto del regolamento n. 261/2004. Si ha ritardo e non cancellazione quando lo slittamento dell’orario non altera la programmazione originaria del volo.

Posta a confronto con la gravità dei danni e dei disagi subiti dai passeggeri, la situazione del volo ritardato non differisce da quella del volo cancellato. Il silenzio del regolamento sul diritto alla compensazione pecuniaria nel caso di volo ritardato è colmabile alla luce degli obiettivi per cui il regolamento medesimo è stato adottato.

Poiché le situazioni da trattare allo stesso modo riguardano danni risultanti da una “perdita di tempo” e poiché la compensazione pecuniaria per volo ritardato sussiste alle stesse condizioni di quella per volo cancellato, la “perdita di tempo” rilevante al riguardo si ha quando i passeggeri giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.

Il fatto che in tema di voli ritardati il regolamento n. 261/2004 preveda particolari forme di assistenza non incide sull’idoneità della compensazione pecuniaria a risarcire i danni causati al passeggero in quanto assistenza e risarcimento hanno finalità diverse.

Palermo, 10 febbraio 2017

Avv. Claudio Purpura

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