il diritto dell'agente alla provvigione per il lavoro svolto

Provvigione: diritto dell’agente.

Società condannata a pagare le provvigioni all’agenzia che ha reperito i clienti.

Il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza n. 932/2018 depositata in data 8 marzo 2018, ha dato ragione alla società T***, difesa dall’avv. Claudio Purpura, condannando la società S*** al pagamento delle provvigioni, per un ammontare di 3.427,00 euro in favore dell’agenzia che ha reperito la clientela.

Nella controversia di cui al suddetto procedimento, la società T*** richiedeva il pagamento delle provvigioni spettanti per aver reperito numerosi Clienti, i quali, grazie al proprio intervento, hanno concluso il contratto per l’erogazione dei servizi telefonici con il gestore V***.

La società T*** non aveva un rapporto diretto nei confronti di tale gestore, che, peraltro, ha sempre onorato i propri obblighi, ma era legata da un contratto di subagenzia con la società S***. Per tale ragione, spettava a quest’ultima società il pagamento delle provvigioni alla T***.

Obbligo di consegna dell’estratto conto.

La S*** ha reso ancor più difficoltoso il recupero delle somme dovute, perché, nonostante i numerosi solleciti, non ha mai fornito l’estratto conto delle provvigioni spettanti, in violazione dell’art. 1749 del c.c. che prevede: “Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente.” 

In conseguenza di tale inadempimento, la società creditrice T*** si è trovata di fronte la problematicità di presentare in guidizio un resoconto con il calcolo dettagliato di ogni singola provvigione pretesa, al fine di superare l’onere della prova a proprio carico circa il quantum.

Diritto alla provvigione.

Al di là del generico diritto alla provvigione, individuato dall’art. 1748 del codice civile che disciplina i “Diritti dell’agente“, stabilendo che “Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento“, la società attrice ha dedotto in giudizio il contratto e individuato le clausole su cui si sarebbe basato il proprio diritto.

Per le suddette ragioni, il giudice ha condannato la società convenuta, ponendo a suo carico anche le spese del giudizio in favore dell’avvocato.

Palermo, 12 marzo 2018

Avv. Claudio Purpura

 

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