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Assegni: sospensione del termine per il pagamento tardivo.

Sospensione del pagamento tardivo degli assegni emessi dal 9 marzo al 31 agosto 2020.

La grave crisi economica che sta attraversando il Paese, in conseguenza di quella sanitaria, ha creato gravi disagi alle attività commerciali, le quali, a corto di liquidità, si sono trovate dinanzi la spiacevole situazione di essere rimaste prive di provvista su conto corrente a fronte di assegni emessi, poi risultati impagati. 

Il Governo, al fine di ovviare alla suddetta problematica, ha emanato tra aprile ed agosto 2020, non uno ma ben due Decreti Legge, stabilendo con essi la sospensione del pagamento degli assegni emessi dal 9 marzo al 31 agosto 2020.

In particolare sono sospesi:

  1. i termini per la presentazione al pagamento;
  2. i termini per il protesto o per la contestazione equivalente;
  3. i termini per la segnalazione alla Cai;
  4. i termini per il pagamento tardivo (60 giorni);

Cancellazione della segnalazione al Cai.

Lo studio dell’Avvocato Claudio Purpura, ACP LEX, grazie all’operatività di suddetta sospensione, ha già ottenuto per i suoi Clienti la cancellazione della segnalazione alla CAI, in quanto illegittima.

Grazie all’intervento dell’avvocato, dunque, è stato possibile, per i Clienti, emettere nuovamente assegni, nonché effettuare tutte quelle operazioni che erano state precluse a causa dell’iscrizione alla Centrale d’Allarme Interbancaria.

Sospensione delle informative al Prefetto.

Lo studio dell’Avvocato Purpura ha già provveduto ad inviare memorie motivate avverso le contestazioni della prefettura, al fine di ottenerne l’archiviazione. Durante il periodo che va dal 9 marzo al 31 agosto 2020, le informative al prefetto sono sospese, per cui, a nostro avviso, nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata dal Prefetto per i ritardi nei pagamenti degli assegni emessi nel suddetto periodo.

Disapplicazione della penale del 10% per il pagamento tardivo degli assegni.

In costanza di sospensione, per gli assegli privi di copertua, si ritiene illegittima l’applicazione della penale del 10 % per il pagamento avvenuto nei 60 giorni successivi.

Lo studio ACP LEX offre la sua consulenza al fine di individuare i casi in cui è possibile recuperare eventuali pagamenti avvenuti indebitamente.

Esempi di ricalcolo dei termini:

Esempio 1.

Assegno su piazza datato 31 aprile, presentato il 1 maggio e impagato per mancanza fondi.

Il termine di presentazione di 8 giorni sarebbe scaduto il 8 maggio ma tale scadenza, in virtù della sospensione, è stata posticipata all’8 settembre. Di conseguenza, il termine per il pagamento tardivo non sarà più il 8 luglio (60 giorni dal 7 maggio) ma il 8 novembre (60 giorni dall’8 settembre).

Esempio 2.

Assegno che doveva essere presentato entro il 5 marzo e che, presentato nei termini, è risultato impagato per mancanza fondi.

Il termine per il pagamento tardivo, invece che il 4 maggio (60 giorni dal 5 marzo) sarà il 27 ottobre (3 giorni decorsi fino all’8 marzo + 57 dal 1° settembre).

 

Palermo, 29/10/2020.

Avv. Claudio Purpura

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