Energia elettrica. Riparazione tardiva.

Energia elettrica. Ripristino  non tempestivo a seguito di furto del rame.

Interessante sentenza del Tribunale di Termini Imerese che con sentenza n. 104 del 20 gennaio 2017, condanna la società fornitrice dell‘energia elettrica, per il mancato tempestivo ripristino della relativa fornitura.

Il caso è risultato abbastanza controverso.

La società si è difesa sostenendo di non essere responsabile, dal momento che il danno è stato causato da un soggetto terzo. La controversia è nata, infatti, a seguito del furto del rame.

Inoltre, la società ha effettivamente effettuato dei lavori tali da giustificare un lungo lasso temporale per il ripristino.

Tuttavia, l’azienda agricola che ha subito il danno ha avuto ragione.

Per un verso, il consulente tecnico ha rivelato “la condotta illegittima e lesiva della società di distribuzione che, incurante delle conseguenze per l’utenza, piuttosto che ripristinare la rete in rame ha deciso di creare una rete ex novo“.

La compagnia, piuttosto che limitarsi al ripristino al fine di fornire l’energia elettrica nel minor tempo possibile, “ha probabilmente provveduto alla sostituzione/rifacimento di altri impianti nelle vicinanze“.

Da un punto di vista giuridico, il ripristino non è avvenuto in modo tempestivo. Dunque, la società erogatrice, non ha “adottato tutte le misure volte ad evitare il danno patrimoniale alla M.R. ed ha agito in manifesta violazione delle regole di buona fede e correttezza“.

Il tribunale di Termini è giunto a tale conclusione in considerazione del fatto che: “l’art. 1218 c.c. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell’inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell’impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. Peraltro, perché l’impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l’uso della diligenza spiegata per rimuovere l’ostacolo frapposto da altri all’esatto adempimento“.
Palermo, 7 aprile 2017.
Avv. Claudio Purpura

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